La penisola italica (o appenninica), è fin dall’antichità Luogo d’origine del diritto dai tempi dell’Impero Romano e successivamente del Sacro Romano Impero, quest’ultimo oggi rappresentato, al suo vertice, dal Vicario di Cristo in terra, Vescovo di Roma e Pontefice della Chiesa Romana Cattolica e Apostolica, custode di uno dei più antichi e consolidati testi re-ligiosi e di Legge, la Sacra Bibbia, origine e sorgente primaria del diritto in tutto l’occidente.
È bene rammentare che il giurista di Diritto Romano ha (primo nella storia documentata) creato e definito la Fictio Iuris della persona , elemento fondante di larga parte delle giurisdizioni al mondo; nozione oggi palesata nel canone 96 del CIC.
Il canone 96 del CIC istituisce la Persona attraverso l’incorporazione dell’uomo, che è il primo elemento fondante ed autore di ogni forma di legge sul pianeta, nella Chiesa.
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Il Diritto Romano, la Ius Communis, il principio dell’Aequitas, il Diritto Divino anche espresso nelle forme canoniche ed ecclesiastiche, hanno stabilito taluni principi di base che sono stati successivamente recepiti e assimilati nella stessa common law, e trovano del pari riscontro, in linea di principio nella stessa equity, nelle leggi commerciali internazionali, inclusivamente ma non esclusivamente nella forma dell’Uniform Commercial Code, della legge internazionale sul Trust, etc.
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La common law, anche vista nella sua più ampia accezione di Legge Internazionale, è ,così come oggi ci è pervenuta, frutto della comune-unione dell’antico diritto inglese e dei pricipi di legge derivanti dalle sacre scritture anche ad opera di famosi giuristi, molti tra i quali ministri di culto della Chiesa Cristiana nonché autori, co-autori e/o trustor di atti, come la Magna Carta (autore: Arcivescovo di Canterbury Stephen Langton), che hanno trasformato e plasmato il mondo del diritto oggi conosciuto.
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Si evince da quanto suddetto il ruolo centrale che la Sacra Bibbia ha avuto nei millenni quale testo di legge, in quanto sorgente di principi morali, etici e religiosi applicati universalmente al diritto fin dai tempi antichi; non sorprende dunque che il governo degli Stati Uniti, attraverso la sua augusta Camera dei Rappresentanti, abbia stabilito, fin dalla sua fondazione (Public Law 97-280) che, per legge, la Sacra Bibbia è il fondamento su cui è costituita la nazione Americana. Così come non sorprende che la Corona Inglese sia il custode e guardiano della cristianità del Regno Unito e di tutte le terre che ad essa appartengono (Commonwealth).
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Gli Stati Uniti ed il Regno Unito sono stati, anche, gli “alleati”, il vertice dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle quali l’Italia ha consegnato una resa incondizionata al termine della seconda Guerra mondiale a seguito dell’armistizio breve di Cassibile, dell’armistizio lungo di Malta e del trattato di Parigi.
La Common Law era ed è tutt’oggi la Legge primaria dei paesi appartenenti al Commonwealth ed è del pari la legge che gestisce i rapporti giuridici e commerciali tra questi e molti altri paesi che direttamente o indirettamente cadono sotto il di essi controllo.
Per questa e molte altre ragioni, ne consegue che tutte le organizzazioni politiche su questo pianeta, tutti gli Stati nazionali, le sovranità politiche al mondo e tutti gli organismi amministrativi internazionali sono oggi fondati sulla legge della Sacra Bibbia che ne è divenuta il fondamento giuridico.Unitamente a ciò, nel corso del ventesimo secolo tutti gli Stati Nazionali mondiali sono diventati un sistema unitario integrato attraverso i moderni strumenti giuridici e monetari ed attraverso gli accordi internazionali, unificando così l’intera infrastruttura politica globale che ha visto nascere un sistema unitario integrato, completo e definitivo ratificato e ristabilito in tempi recenti anche in virtù dell’adesione e dell’accettazione del dollaro USA quale Federal Reserve Note quale valuta di riserva globale delle banche centrali e dei sistemi finanziari del mondo inclusivamente della Banca Centrale Europea e della Banca D’italia.
Un ruolo determinante nella suddetta unificazione hanno avuto certamente le due grandi guerre ma ancor di più tali terribili conflitti hanno portato alla necessità di stabilire e definire e proteggere il ruolo cardine dell’uomo e la sua sacra inviolabilità, valore della vita di cui esso è depositario e del rispetto che alla vita è dovuto.
È stato così possibile lo sviluppo di accordi internazionali che tutelassero l’uomo,. quali la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, approvata all’unanimità dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, una Dichiarazione che ha assunto importanza fondamentale e determinante nella formazione e nell’evoluzione degli ordinamenti interni degli Stati di antica e di nuova data. Tali principi sono stati progressivamente tradotti in norme di diritto internazionale, in particolare attraverso il “Patto internazionale sui diritti civili e politici” e il “Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali”, adottati il 16 dicembre 1966 con la risoluzione n. 2200 A (XXI) dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, come altresì recepiti a livello continentale, in particolare attraverso la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 4 novembre 1950, che l’Italia ha ratificato con i Patti internazionali del 1966; la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950; l’art. 6 del Trattato sull’Unione europea, così come modificato dal Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre 2009, il quale stabilisce che “l’Unione europea riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati”, poiché “l’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”;Oggi l’Italia è parte di numerosi strumenti internazionali bilaterali e plurilaterali concernenti la tutela dei diritti dell’uomo e delle sue libertà fondamentali. Le norme poste in essere da detti strumenti, ratificati e resi esecutivi dall’Italia sono divenute parte integrante dell’ordinamento giuridico italiano, fondato, innanzitutto, sulla costituzione Della Repubblica, che, all’art 2 sancisce nuovamente i diritti dell’uomo esplicitamente e specificatamente.
Per le suddette ragioni noi, in qualità di associati, sentiamo la necessità e l’impellenza di enfatizzare ed approfondire il ruolo dell’uomo nel diritto universale, riconoscendoci uomini vivi e riconoscendo uomo ogni associato che voglia contribuire attraverso la sua opera di studio ed espansione della consapevolezza a tal fine, così che all’uomo venga riconosciuto il suo pieno status di essere vivente e consapevole custode di questo meraviglioso pianeta terra.
La nostra associazione riconosce quindi la partecipazione degli associati in forma di persona, di persona umana, di essere umano ma soprattuto in qualità di uomo vivente; per questa ragione diverse forme di annotazione saranno previste ed implementate a seconda della volontà espressa da ogni associato.